Raggiunta l'eta' minima prevista dall'art. 32, la iscritta ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di dieci. Tale diritto puo' essere esercitato nel primo decennio di applicazione della presente legge. Per effettuare il riscatto, l'iscritta dovra' versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore capitale in lire calcolato come segue:

  • 1)si assume il coefficiente della tabella dei valori di riscatto annessa alla presente legge, in corrispondenza all'eta' dell'iscritta alla data della domanda, e al numero degli anni di contribuzione, versati a norma del precedente art. 19;
  • 2)il coefficiente, di cui al precedente punto 1), e' moltiplicato per quindicimila.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art42 · fonte del testo