Gli iscritti all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore ai 5 anni, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di eta' la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 2.466.000. L'ammontare del contributo suppletivo e' dato dalla differenza fra la somma di lire 2.466.000 e quella accreditata nel conto individuale dell'Ente di previdenza integrata delle somme da accreditare per i successivi versamenti a norma dell'art. 55, indicate nella tabella G, degli accreditamenti previsti dall'art. 51 e di tante quote di lire 12.000 a carico della Cassa quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1952 il richiedente superava gli anni 55. Tali quote sono versate dalla Cassa al momento della liquidazione della pensione o del pagamento del corrispondente capitale e accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ogni frazione d'anno come anno intero. Le somme dovute dal richiedente come contributo supplettivo sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua eta' all'entrata in vigore della legge e l'eta' di 70 anni e sono riscosse con le modalita' previste dall'art. 52. L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale e' aumentabile con versamenti volontari o con indennita' di contingenza e, a richiesta dell'interessato, puo' essere ridotto nella misura e con le modalita previste dall'art. 37 quando ne decorrano le condizioni. Il diritto di riscatto e' subordinato alle seguenti condizioni:

  • a)esercizio della professione per almeno 20 anni;
  • b)inscrizione nel ruolo di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di cinque anni precedente alla entrata in vigore della presente legge non superiore a lire 1.000.000 ovvero non iscrizione in tale ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;
  • c)reddito medio accertato, nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge, ai fini della imposta complementare, inferiore a lire 2 milioni, ovvero non raggiungente il minimo imponibile d) regolare pagamento di tutti i contributi dovuti. La dichiarazione di volersi avvalere del diritto di riscatto deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. L'iscritto che ha esercitato il diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima di aver raggiunto l'eta' di 70 anni, ha diritto di conseguire con la liquidazione del conto individuale la restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli intercorsi maturati. In caso di morte, prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto e i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art60 · fonte del testo