Il Consiglio nazionale e composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale:

  • 1)eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente da includere nel Collegio dei sindaci;
  • 2)stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;
  • 3)approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni;
  • 4)approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • 5)determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;
  • 6)stabilire la misura, del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;
  • 7)esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art6 · fonte del testo