Il Consiglio nazionale e composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale:
- 1)eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente da includere nel Collegio dei sindaci;
- 2)stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;
- 3)approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni;
- 4)approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 5)determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;
- 6)stabilire la misura, del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;
- 7)esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.
Testo vigente dal 4 aprile 1958
