Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale

  • 1)eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;
  • 2)stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente:
  • 3)approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;
  • 4)approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • 5)determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci
  • 6)stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo del Comitato esecutivo;
  • 7)esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art6 · fonte su Normattiva