Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale
- 1)eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;
- 2)stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente:
- 3)approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;
- 4)approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 5)determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci
- 6)stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo del Comitato esecutivo;
- 7)esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.
Testo vigente dal 5 ottobre 1962
