Art. 5 — Presidente
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Il presidente e' scelto in una terna di nomi predisposta dal consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo. La terna, con esclusione dei componenti il consiglio di amministrazione, puo' includere il presidente uscente. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Il presidente vigila sulla esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione e sull'andamento della gestione. Nei casi di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi e' sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione. Al vice presidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonche' quelli eventualmente delegati dal presidente. Al presidente dell'Ente spetta una indennita' di carica stabilita con le modalita' previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990
