Art. 9 — Comitato esecutivo
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Il comitato esecutivo e' costituito dal presidente, dal vice presidente, da cinque componenti eletti dal consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attivita' stabiliti dal consiglio di amministrazione con le modalita' previste dall'articolo 6, ultimo comma, ed in particolare delibera:
- a)gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo statuto;
- b)gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- c)le accettazioni di lasciti e di donazioni;
- d)le liti attive e passive;
- e)gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto nonche' gli atti che siano ad esso demandati dal consiglio di amministrazione. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d) sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990
