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La Banca nazionale delle comunicazioni e' amministrata da un Consiglio composto dal presidente e da dieci consiglieri, dei quali: tre designati dal Ministero dei trasporti; uno designato dal Ministero del tesoro; uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; quattro in rappresentanza degli iscritti, scelti dal Ministero dei trasporti fra il personale in servizio nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritti alla Banca, su segnalazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale medesimo. Nelle deliberazioni del Consiglio, ove si verifichi parita' di voti, quello del presidente e' preponderante. Il presidente ed i consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori. Quando avvenga che un componente il Consiglio di amministrazione, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima dello scadere del quadriennio, la sua sostituzione avra' luogo entro tre mesi dalla sua cessazione. Il nuovo membro sara' nominato su designazione del Ministero che aveva designato l'uscente e restera' nella carica fino al termine del quadriennio in corso. Il Consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente. Al presidente, al vice presidente e ai consiglieri e' assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 1 gennaio 1994
