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Nello statuto, da approvarsi a norma dell'articolo 16, saranno determinati i poteri del Consiglio d'amministrazione ed i poteri del presidente. Con lo stesso statuto e' stabilita la creazione, in seno al Consiglio, di un Comitato esecutivo con l'indicazione delle relative facolta' ed attribuzioni.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 1 gennaio 1994
