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Il Comitato esecutivo e' composto dal Presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il. Ministero dell'industria e commercio e da due consiglieri da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera h) e uno fra quelli di cui alla lettera i) del precedente articolo 10. Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, i restanti rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. Del Comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato. Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il Comitato esecutivo e' integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art11 · fonte del testo