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Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato il relativo regolamento di attuazione. Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sottoporra' all'approvazione del Ministro per il tesoro:
- 1)il regolamento di servizio;
- 2)il regolamento del personale, il quale disciplinera' i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali. Detto regolamento prevedera' la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalita' attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale, data. La maggiore spesa correlativa non potra' incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla meta' dell'onere complessivo.
Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999
