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Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge, potra' procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei revisori prescindendo dalla disciplina che tali regolamenti daranno alla materia.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art25 · fonte del testo