Art. 33 — Circoscrizione territoriale
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[1]Hanno giurisdizione territoriale:
- a)i Comandi di zona aerea territoriale ed i seguenti enti che da essi dipendono:
[2]le Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
[3]le Direzioni territoriali del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;
[4]le Direzioni territoriali di commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;
[5]i Comandi dei centri di reclutamento e di mobilitazione;
[6]i Comandi degli aeroporti militari;
- b)il Comando dell'aeronautica della Sicilia:
[7]il Comando dell'aeronautica della Sardegna ed i seguenti enti che da essi dipendono;
[8]gli Uffici autonomi dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;
[9]gli Uffici autonomi del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;
[10]gli Uffici autonomi del commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;
[11]i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione;
[12]i Comandi degli aeroporti militari;
- c)le Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti coi relativi magazzini e stabilimenti.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
