Nuovo ordinamento della Regia aeronautica

Art. 33 — Circoscrizione territoriale

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[1]Hanno giurisdizione territoriale:

  • a)i Comandi di zona aerea territoriale ed i seguenti enti che da essi dipendono:

[2]le Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

[3]le Direzioni territoriali del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;

[4]le Direzioni territoriali di commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;

[5]i Comandi dei centri di reclutamento e di mobilitazione;

[6]i Comandi degli aeroporti militari;

  • b)il Comando dell'aeronautica della Sicilia:

[7]il Comando dell'aeronautica della Sardegna ed i seguenti enti che da essi dipendono;

[8]gli Uffici autonomi dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

[9]gli Uffici autonomi del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;

[10]gli Uffici autonomi del commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;

[11]i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione;

[12]i Comandi degli aeroporti militari;

  • c)le Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti coi relativi magazzini e stabilimenti.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art33 · fonte del testo