Nuovo ordinamento della Regia aeronautica

Art. 8 — Aviazione per il Regio esercito

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[1]L'aviazione per il Regio esercito comprende le forze aeree destinate ad assolvere i compiti che in pace ed in guerra ad essa verranno assegnati dai Comandi del Regio esercito.

[2]Essa si compone di 15 gruppi di squadriglie da osservazione aerea, costituiti ciascuno da un Comando e da un numero variabile di squadriglie; la squadriglia e' l'unita' organica fondamentale dell'aviazione per il Regio esercito.

[3]I gruppi di squadriglie saranno ordinati in cinque stormi aventi costituzione analoga a quella degli stormi dell'Armata aerea; la loro assegnazione agli stormi non potra' essere cambiata che previo concerto con il Ministero della guerra.

[4]Il numero complessivo delle squadriglie dell'aviazione per il Regio esercito, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonche' la loro dislocazione normale, sono stabiliti di concerto tra il Ministero dell'aeronautica e quello della guerra.

[5]La dislocazione normale puo' essere temporaneamente variata su ordine dei Comandi del Regio esercito da cui le unita' dipendono per l'impiego, previ accordi con la Regia aeronautica per il funzionamento dei servizi.

[6]All'aviazione per il Regio esercito e' preposto, con funzioni ispettive, un ufficiale della Regia aeronautica (ruolo naviganti) avente grado di generale di brigata.

[7]Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con apposito Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministero della guerra.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art8 · fonte del testo