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Qualora il concessionario di cui all'art. 45 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, senza avere presentato l'istanza ivi prevista, abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la concessione stessa e' confermata, a domanda di parte, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. L'istanza di conferma deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1958 al 22 dicembre 2008
