Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

Le imposte regolarmente percette in conformita' della presente legge non possono essere restituite, salvo il caso in cui la nullita' del titolo dia diritto alla restituzione secondo le disposizioni delle leggi sulle imposte di registro e di successione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art11 · fonte del testo