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[1]Sono eseguite a debito:
- 1)le iscrizioni richieste a sensi dell'art. 616 del Codice di procedura penale nonche' quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'Amministrazione della giustizia penale.
[2]Ove il debito accertato a carico del condannato risulti inferiore a quello per cui l'ipoteca fu iscritta, la imposta prenotata e' ridotta in ragione della somma effettivamente dovuta.
[3]Le norme di cui al precedente comma sono applicabili anche alle iscrizioni di che all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e nei casi di riduzione di condanna con provvedimento di carattere amministrativo;
- 2)le formalita' richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, ovvero di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio, salvo il recupero a termine del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3282;
- 3)le formalita' necessarie nelle procedure di fallimento, salvo il recupero a termine dell'art. 91 del R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267, sulla disciplina del fallimento.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973
