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Se l'ipoteca e' presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita e' valutata al decuplo se vitalizia ed al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita debba durare meno di venti anni, e' valutata cumulando tutte le annualita' per cui l'ipoteca e' presa.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art3 · fonte del testo