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[1]Il conservatore ha facolta' di nominare un gerente che lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento.

[2]La nomina del gerente deve essere riconosciuta dall'Intendente di finanza della provincia in cui si trova l'ufficio. Il conservatore notifica la nomina e la firma del gerente al Tribunale, alla Corte di appello, al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

[3]Anche del fatto del gerente, degli altri impiegati e degli inservienti e' responsabile, in ogni caso, il conservatore dei registri immobiliari, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art34 · fonte del testo