Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati, sono autorizzati a percepire gli emolumenti ed i diritti indicati nella annessa tariffa, Tabella D, Parte I e II, salvo le disposizioni del Titolo IV.
[2]Gli emolumenti ed i diritti di cui al precedente comma, al netto delle spese d'ufficio e del diritto erariale di cui al successivo art. 38, nonche' dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, competono ai conservatori, che potranno prelevarli dalla cassa alla fine di ciascun mese previo rilascio di regolare quietanza.
[3]I diritti spettanti al personale sussidiario, a norma della Tabella D Parte II, debbono essere versati dal conservatore al competente Ispettorato compartimentale alla fine di ciascun mese mediante conto corrente postale e saranno ripartiti in base alle norme da stabilirsi con apposito decreto del Ministro per le finanze.
[4]Per la riscossione dei diritti e degli emolumenti dovuti per ricerche ed ispezioni, il conservatore deve rilasciare regolare bolletta staccata dal bollettario modello 72.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025
