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[1]I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati, sono autorizzati a percepire gli emolumenti ed i diritti indicati nella annessa tariffa, Tabella D, Parte I e II, salvo le disposizioni del Titolo IV.

[2]Gli emolumenti ed i diritti di cui al precedente comma, al netto delle spese d'ufficio e del diritto erariale di cui al successivo art. 38, nonche' dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, competono ai conservatori, che potranno prelevarli dalla cassa alla fine di ciascun mese previo rilascio di regolare quietanza.

[3]I diritti spettanti al personale sussidiario, a norma della Tabella D Parte II, debbono essere versati dal conservatore al competente Ispettorato compartimentale alla fine di ciascun mese mediante conto corrente postale e saranno ripartiti in base alle norme da stabilirsi con apposito decreto del Ministro per le finanze.

[4]Per la riscossione dei diritti e degli emolumenti dovuti per ricerche ed ispezioni, il conservatore deve rilasciare regolare bolletta staccata dal bollettario modello 72.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art35 · fonte del testo