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[1]I conservatori prestano una cauzione nell'interesse del pubblico, la quale e' stabilita:

[2]in L. 60.000 per le conservatorie di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, S. Maria Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

[3]in L. 50.000 per le conservatorie di Agrigento, Caltanisetta, Campobasso, Catanzaro, Lucera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani;

[4]in L. 40.000 per le conservatorie di Ancona, Avellino, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forli', L'Aquila, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Treviso, Verona, Vicenza;

[5]in L. 30.000 per le conservatorie di Apuania, Arezzo, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cremona, Frosinone, Ivrea, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Teramo, Viterbo;

[6]in L. 20.000 per le conservatorie di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Cagliari, Casale Monferrato, Chiavari, Cuneo, Fermo, Grosseto, Imperia, Lecco, Mondovi', Novi Ligure, Pesaro, Pinerolo, Rieti, Saluzzo, S. Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Voghera.

[7]Per gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari la cauzione e' stabilita come appresso:

[8]in L. 20.000 per gli uffici misti di Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Este, Sarzana e Verbania;

[9]in L. 16.000 per gli uffici misti di Breno, Castiglione delle Stiviere, Feltre, Modigliana, Montepulciano, Pescia, Salo', Velletri e Volterra;

[10]in L. 12.000 per gli uffici misti di Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Civitavecchia, Domodossola, Finale Ligure, Foligno, Orvieto, Pontremoli, Susa e Varallo Sesia;

[11]in L. 10.000 per gli uffici misti di Lanusei, Nuoro, Oristano, Portoferraio e Tempio Pausania.

[12]La cauzione dev'essere prestata o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

[13]La cauzione gia' prestata con ipoteca su beni stabili puo' essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

[14]Le variazioni nell'ammontare della cauzione si attuano soltanto in occasione di cambiamento del titolare.

[15]Tuttavia i conservatori in carica devono integrare nel termine di un anno, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la cauzione prestata in misura inferiore a quella sopra stabilita.

[16]Per i conservatori che cessino dalle funzioni prima della scadenza del suddetto termine resta ferma la cauzione nella misura preesistente.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art39 · fonte del testo