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La cauzione prestata dal conservatore serve di garanzia anche per l'esercizio delle funzioni del gerente. Il conservatore che per qualunque motivo debba cessare dall'ufficio non puo' abbandonare il suo posto prima che ne abbia preso possesso il nuovo titolare o chi sia dall'Intendente di finanza designato ad assumerne provvisoriamente le funzioni, sotto pena dei risarcimento dei danni che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, possa arrecare.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025
