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Le disposizioni della presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 25 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, nei quali e' stato esteso il Testo unico 30 dicembre 1923-II, n. 3272.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 9 maggio 2025
