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[1]Quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' iscrizioni o piu' rinnovazioni, una sola di tali formalita' va soggetta ad imposta proporzionale.

[2]Per ciascuna delle altre iscrizioni o delle altre rinnovazioni e' dovuta la semplice imposta fissa, purche' sia provato il pagamento dell'imposta proporzionale.

[3]A questo scopo, ove le formalita' siano da eseguirsi in diversi uffici dei registri immobiliari, debbono presentarsi all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre le due note prescritte, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalita' dev'essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio medesimo trascrive la ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 9 della presente legge per l'imposta proporzionale e la dichiarazione di eseguita formalita'.

[4]Ove non sia in tal modo dimostrato il pagamento dell'imposta proporzionale, questa deve pagarsi per ciascuna formalita', salvo il diritto di dimostrare successivamente l'avvenuto pagamento dell'imposta proporzionale e di ottenere il rimborso della differenza fra la imposta fissa dovuta e quella pagata.

[5]Le precedenti disposizioni si applicano, nelle corrispondenti ipotesi, alle cancellazioni ed agli altri annotamenti soggetti ad imposta proporzionale o graduale.

Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art6 · fonte del testo