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[1]L'anticipazione delle imposte ipotecarie, degli emolumenti e dei diritti dovuti ai conservatori e al personale sussidiario a termini dell'art. 35 e' a carico del richiedente.
[2]Col richiedente sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, degli emolumenti e dei diritti tutti coloro nel cui interesse e' stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche la persona o le persone dei debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
[3]I debitori di quota speciale sono obbligati al pagamento delle imposte, degli emolumenti e dei diritti in proporzione della loro quota.
[4]Per le trascrizioni degli atti e sentenze, contemplati dall'art. 5 della Tabella A. dell'annessa tariffa, l'anticipazione delle imposte ipotecarie incombe agli ufficiali pubblici ed ai funzionari obbligati alla registrazione degli atti ed al pagamento delle imposte di registro.
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973
