Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1943 al 1 gennaio 1973. 143 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La somma pagata per imposte e' scritta in lettere ed in cifre dall'ufficio dei registri immobiliari sulla certificazione che rilascia in prova dell'iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione o dell'annotamento.
tolto: La stessa menzione di pagamento viene scritta sulla nota che rimane presso l'ufficio.
tolto: Nel caso previsto dall'art. 6 della presente legge, l'ufficio presso il quale e' stata eseguita la formalita' col pagamento della imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale o graduale pagata.
tolto: Le imposte di trascrizione, riscosse dagli uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione.
tolto: L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 635
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-06-25;540~art9 · fonte del testo