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I volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di particolare livello tecnico per i quali la ferma volontaria o rafferma in atto risulta insufficiente per il completamento dei corsi stessi, potranno entro sessanta giorni dalla predetta data assumere l'obbligo della permanenza in servizio previsto dal precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-11-18;590~art3 · fonte su Normattiva