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In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero e' stato piantato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 16 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:1992-01-29;113~art1 · fonte su Normattiva