Art. 19 — Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
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Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica utilita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
Testo vigente dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva