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In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta ai Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

  • a)dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purche' per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
  • b)dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
  • c)dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta, di liberazione dopo l'8 settembre 1943;
  • d)di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
  • e)dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 26 marzo 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;204~art2 · fonte del testo