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Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

  • a)alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;
  • b)alla sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente Repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;
  • c)alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45, ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 129, modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354;
  • d)alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace, E' in facolta' del Commissario generale abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri vicini o in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;204~art3 · fonte del testo