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Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere a), b), e), d) ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 nei cimiteri comunali puo' dal Commissario generale essere affidato ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterra' impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese. Occorrendo procedere ad espropriazioni, si provvedera' con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilita' delle opere avra' valore di dichiarazione di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010
