Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonche' quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e G del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Al Commissario medesimo e' consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del suddetto decreto e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, e' data facolta' al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilita' dello Stato e delle spese pubbliche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-09;204~art8 · fonte del testo