Art. 2 (Tabella)
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[1]L'onorario dovuto ai procuratori sara', sempre quando sia stata pronunziata sentenza definitiva: Nelle cause fino a L. 150 di valore di......... L. 10.
[2]Nelle cause, in cui il valore sia superiore a L. 150, ma inferiore a L. 400, di................. L. 15.
[3]Nelle cause, superiori a L. 400 ed in quelle, di cui nell'articolo 82 del Codice di procedura civile da L. 20 a 40, da determinarsi dal pretore.
[4]Se fu pronunziata soltanto una sentenza non definitiva, l'onorario sara' ridotto alla meta'.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
