Art. 26 (Tabella)
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[1]Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo quando si faccia d'accordo fra le parti:
[2]se il prezzo non superi le lire 500......... L. 10.
[3]se superi le 500 ma non le 1000 lire......... » 20.
[4]se superi le lire 1000 ma non le 5000........ » 30.
[5]se superi le lire 5000................ » 40.
[6]In tali casi sara' dovuto ai procuratori di ciascuno dei creditori concorrenti l'onorario di................ L. 10.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
