Art. 27 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Quanto ai giudizi in seguito di pignoramento o sequestro presso terzi e di assegnazione e distribuzione del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari verranno attribuiti gli onorari rispettivamente dovuti giusta i titoli II e III, secondo l'Autorita' giudiziaria innanzi la quale vengono trattati.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
