Art. 28 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Oltre i diritti per le notificazioni del titolo esecutivo, di cui nella sezione precedente, saranno dovuti quelli contemplati negli articoli che seguono.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
