Art. 4 (Tabella)
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[1]Per la compilazione dell'atto di citazione della domanda riconvenzionale o di chiamata in garanzia e della comparsa d'intervento in causa.................. L. 10.
[2]Lo stesso diritto compete per ogni atto d'offerta reale, di richiesta od offerta di prezzo o di merci, e di ricusazione di funzionari e di periti.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
