Art. 42 (Tabella)
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Per offerire all'incanto per conto del creditore istante o di altra persona dichiarata o da dichiararsi, se lo stabile venduto non accede le L. 1000.............. L. 10. sino a L. 3000................... » 20. sino a L. 10,000.................. » 30. per ogni maggiore somma il diritto non potra' essere superiore a....................... L. 40.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
