Art. 44 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita con costituzione di procuratore..................... L. 5.
[2]I diritti, di cui ai tre numeri precedenti, non possono essere ammessi in ripetizione che a carico delle persone rappresentate.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
