Art. 51 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Par la notificazione che il creditore comparso dopo lo stato di graduazione debba fare agl'interessati affinche' possano contraddire alla sua domanda.............. L. 3.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
