Art. 57 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Per ottenere dal giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la riduzione dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori e la cancellazione delle iscrizioni dei debitori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, e' dovuto un diritto complessivo di..... L. 10.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
