Art. 58 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Per l'istanza del compratore diretta ad ottenere dal tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi....... L. 5. Pari diritto sara' dovuto per consimile istanza, fatta da qualunque interessato, per ottenere il detto provvedimento dallo stesso tribunale.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
