Art. 59 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Nelle controversie innanzi gli arbitri saranno dovuti ai procuratori per gli atti, che abbiano luogo, gli stessi onorari stabiliti nei titoli precedenti secondo la competenza per ragione di valore.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
