Art. 61 (Tabella)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Oltre il rimborso delle spese effettive giustificate, saranno dovute ai procuratori dai propri clienti gli onorari stabiliti negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
