Art. 68 (Tabella)
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[1]Per offrire agl'incanti, qualunque sia il numero dei lotti, l'onorario di vacazione in ragione di.......... L. 8 per ogni due ore, dedotto, qualora l'offerta si faccia dal procuratore della parte istante, il diritto di assistenza agl'incanti, di cui nell'articolo 41.
[2]Quest'onorario sara' raddoppiato quando l'offerta, qualunque sia il numero dei lotti, superi le L. 50,000.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
