Art. 77 (Tabella)
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[1]Per compilare una denunzia di successione ad attendere alla liquidazione della relativa tassa l'onorario di vacazione indicato nell'articolo 86.
[2]Se il valore dell'attivo ereditario netto superi le L. 100 mila, l'onorario di vacazione sara' raddoppiato.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
