Art. 84 (Tabella)
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[1]Le vacazioni dei procuratori sono di ore due, ed il diritto per ognuna di esse e' innanzi ai pretori di......... L. 2 e di.......................... » 5 innanzi ai tribunali ed alle Corti d'appello.
[2]Il diritto di vacazione e' dovuto dalla parte condannata alle spese:
- a)per l'assistenza agli esami davanti un giudice delegato comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a comprovarli, agli interrogatori presentati al giudice esaminante, e generalmente a tutto cio' che debba riferirsi al verbale dell'esame, ed ai giuramenti;
- b)per l'intervento agli accessi giudiziali;
- c)per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione di conti, alla verificazione delle scritture ed all'istruzione per la falsita' dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nei precedenti titoli, e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia, purche' questa segua alla presenza del giudice delegato.
[3]Se non havvi la presenza del giudice, il diritto di vacazione non e' ammesso in tassa a carico della parte condannata;
- d)per l'assistenza delle operazioni del notaio commesso per la divisione:
- e)per la discussione dello stato di graduazione davanti al giudice delegato, oltre le prime due ore per le quali e' stabilito l'onorario indicato nell'articolo;
- f)per concertare, d'accordo con le parti o dei loro rappresentanti, la liquidazione dei rispettivi crediti davanti al giudice delegato;
- g)per la formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti a presentarsi nel congresso avanti il giudice, potra' da questo, sul conforme avviso degli intervenuti, essere ammessa una tassa da L. 5 a L. 20 a favore del procuratore dell'istante, ed in caso di contestazione sara' fissata dal tribunale, con che pero' non si eccedano le L. 25.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
