Art. 85 (Tabella)
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[1]Non potranno essere ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno.
[2]Il diritto di vacazione non si divide che per meta', e, trascorsa l'ora, si esige il dritto per intero.
[3]Gli atti e verbali per i quali siano dovute le vacazioni dovranno indicare le ore dell'apertura e della chiusura di essi. Diversamente sara' dovuta una sola vacazione.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
