Art. 86 (Tabella)
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[1]Per la scritturazione degli originali e delle copie, delle comparse, nonche' di qualsiasi altra copia da comunicarsi o notificarsi, saranno dovuti centesimi trenta (30) per ogni pagina di scrittura, osservato il disposto dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1892, n.191, e le altre disposizioni concernenti gli atti e le copie giudiziarie.
[2]Nel caso di stampa di comparse conclusionali con le relative aggiunte o postille, di relazioni di perizia verbali di prova ed altri documenti della causa, non e' dovuto alcun rimborso di spesa, ma il diritto di scritturazione e' raddoppiato, e compete anche per le copie distribuite ai magistrati che hanno preso parte alla decisione della causa.
[3]Tali maggiori diritti non sono pero' ripetibili, qualora non sia stata comunicata una copia degli atti stampati alla parte avversa, per mezzo della cancelleria, nel momento stesso in cui se n'e' fatta la comunicazione ai magistrati.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
