Art. 87 (Tabella)
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Quando le copie delle citazioni o di altri atti siano fatte dai procuratori innanzi ai tribunali e alle Corti, competera' ad essi per due terzi ed all'usciere per l'altro terzo il diritto di copia di centesimi trenta.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025
